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Abuso del diritto. Depenalizzazione con effetto retroattivo

Pubblicato il 30 gennaio 2016 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Nei procedimenti per il reato fiscale di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/00, per aver il contribuente posto in essere una complessiva condotta fraudolenta in violazione della disciplina antielusiva prevista dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, occorre considerare sia gli effetti del D.Lgs. n. 158 del 2015, che ha sostanzialmente modificato la fattispecie di dichiarazione infedele, sia quelli del D.Lgs. n. 128 del 2015, che ha depenalizzato le fattispecie elusive. Quanto a quest’ultimo intervento normativo, una volta accertato che la condotta contestata come illecita si esaurisca effettivamente in una mera operazione abusiva, lo stesso deve applicarsi anche alle operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 128. È quanto si ricava dalla sentenza 29 gennaio 2016, n. 3876, della Terza Sezione Penale della Cassazione.

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