In tema di ipoteca su un bene conferito in fondo patrimoniale, con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 162, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., e in particolare che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Infatti, l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, con la conseguenza che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione é illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.