La notifica di un avviso di accertamento effettuata nelle mani del destinatario ma in un luogo diverso da quello previsto dalla legge, senza indicarne il motivo, non è inesistente ma è nulla. La presentazione del ricorso non può però sanare la decadenza dall’esercizio del potere che si potrebbe essere verificata nel frattempo a carico dell’amministrazione finanziaria. Lo ha affermato la CTR della Liguria con la sentenza n. 182 del 4 febbraio scorso.