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Part-time agevolato: in G.U. il decreto

Pubblicato il 18 maggio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il Decreto del 7 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che consente ai lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia di trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mantenendo l’accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici.


Specificati i soggetti destinatari del beneficio: lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi per la pensione.

 

Questi possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part time, con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento, con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione della trasformazione del contratto.


Per avere accesso al beneficio, il lavoratore e il datore dovranno stipulare un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, indicando la misura della riduzione. Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia da parte del lavoratore.


La somma erogata dal datore di lavoro - specifica il decreto - è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


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