Nelle procedure di assegnazione o cessione agevolata degli immobili ai soci, come pure per la trasformazione agevolata in società semplice, nonché per l’estromissione del fabbricato dalla sfera dell’impresa individuale, l’imposizione indiretta dipende dal regime Iva applicabile. Quindi è necessaria una prima indagine se all’atto dell’acquisto del fabbricato o dell’area edificabile sia stata detratta l’Iva, risalendo fino al 1973 anno di introduzione dell’Iva. Qualora l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa con Iva detratta, l’estromissione deve avvenire in ambito Iva. In tutti i casi diversi dalla cessione si pone il problema di stabilire la base imponibile da indicare in fattura. Il problema ha scarsa rilevanza se l’operazione è fuori campo o esente, al di fuori delle ipotesi di pro-rata, in quanto la base imponibile diviene irrilevante. Invece qualora l’operazione abbia qualche effetto ai fini Iva occorre essere precisi nello stabilire l’ammontare imponibile o esente dell’operazione. Nella fattispecie, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto Iva prevede che la base imponibile sia determinata «dal prezzo di acquisto, o in mancanza, dal prezzo di costo dei beni determinati al momento in cui si effettuano tali operazioni». Le interpretazioni di questa disposizione (mai chiarita dall’Agenzia) oscillano tra una sorta di «valore residuo del bene al momento del prelievo considerando l’usura» (Assonime circolare n. 42/2009), oppure a una specie di valore di mercato (Corte di giustizia, sentenze 8 novembre 2012 causa C-299/11 e 8 maggio 2013 causa C-142/12). In entrambi i casi e cioè sia quando il fabbricato viene estromesso esente da Iva, che fuori campo Iva scatta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 in ragione dei decimi mancanti al compimento del decennio. Questo obbligo scatta quando siano state eseguite spese incrementative oppure quando l’Iva sia stata detratta all’acquisto o costruzione a partire dall’anno 2006. L’Iva dovuta a titolo di rettifica deve essere versata in sede di dichiarazione annuale entro il 16 marzo 2017. Invece l’Iva applicata in trasparenza in fattura o autofattura nei casi previsti è dovuta in sede di liquidazione periodica di competenza.