La mancata esposizione di poste attive e passive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale è sempre punibile. Secondo la «nuova» formulazione degli articoli 2621 e 2622, cod. civ., il falso in bilancio è sanzionato anche se manca la causazione di un danno concreto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 20256/2016. Per giungere a tale conclusione, la sentenza prende in esame le modifiche che hanno interessato, per effetto della L. 69/2015, la disciplina delle false comunicazioni sociali, inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio.