Il reverse charge per consolle da gioco, tablet, pc e computer portatili si applica soltanto nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Pertanto, le cessioni agli utilizzatori finali sono soggette alle regole ordinarie, anche nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti di un soggetto titolare di partita Iva. Questa precisazione è contenuta nella circolare n. 21/E emanata ieri dall’Agenzia delle entrate.