Non è responsabile del reato di omesso versamento di ritenute il liquidatore che rispetta il criterio di riparto previsto dalle norme fiscali. Ai fini della configurabilità del reato, occorre infatti che sia data prova della distrazione dei fondi ovvero di aver preferito altri creditori all’Erario. Ad affermarlo è la sentenza n. 21987/2016 della Cassazione penale depositata il 26/05/2016.