La messa a disposizione di spazi espositivi, anche unitamente alla fornitura di servizi complementari quali l’energia elettrica, il riscaldamento e l’aria condizionata, si qualifica come una prestazione relativa a beni immobili, soggetta all’Iva nel luogo in cui è situato il bene. La prestazione diventa invece «generica», con conseguente imposizione nel paese in cui è stabilita l’impresa committente, se vengono forniti anche servizi atti a permettere l’esposizione dei prodotti, come per esempio la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l’assicurazione e la pubblicità. In questi termini sembrerebbe avere trovato risposta uno degli interrogativi sulla qualificazione, ai fini Iva, delle prestazioni di servizi fieristici, stando all’opinione (non vincolante) espressa dai tecnici della Commissione europea in un documento che commenta le disposizioni in materia di localizzazione delle prestazioni di servizi relative a beni immobili che il Regolamento UE 1042/2013 ha aggiunto al Regolamento 282/2011 con effetto dal 1° gennaio 2017.