La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un “part-time agevolato” per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, con la condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
In particolare il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’Inps, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto.
La circolare 90/2016 descrive i requisiti e le condizioni per usufruire del beneficio, fornisce inoltre le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza.