Società di persone, riserve in sospensione d’imposta, minusvalenze e valore imponibile ai fini Iva: la circolare n. 26/E/2016 dell’Agenzia delle entrate sull’assegnazione dei beni ai soci lascia sul tavolo alcune questioni non risolte che dovranno essere oggetto di chiarimenti integrativi per poter permettere alle società interessate di calcolare correttamente gli effetti fiscali dell’operazione. La circolare tratta dell’attribuzione dei beni ai soci di società di persone al paragrafo 6.2: il pagamento dell’imposta sostitutiva incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di tutti i soci (in misura proporzionale alle quote di ciascuno), mentre l’assegnazione del bene comporta (in misura pari al valore normale o catastale prescelto) un decremento del costo nei confronti del solo socio assegnatario, con eventuale tassazione del “sottozero”. L’articolo 68, comma 6, Tuir prevede, per queste società, che il costo della partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio stesso. Per cui, nelle ipotesi descritte, non frequentemente vi sarà creazione di materia imponibile in capo al socio. Tuttavia, il descritto meccanismo trova notevoli difficoltà pratiche di applicazione nelle società in contabilità semplificata, ipotesi non trattata dalla circolare. Per quanto riguarda le riserve in sospensione d’imposta presenti (in particolare) presso le società di capitali, la circolare si limita a richiamare l’imposta sostitutiva del 13% prevista dalla norma ma evita di trattare gli effetti sui soci. Passando alla fiscalità indiretta, l’Agenzia ha fornito, per la prima volta, una interpretazione – coerente con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria – dell’articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972, che regola la base imponibile dell’assegnazione soggetta a Iva. Si tratta dell’importo pagato per l’acquisto o la costruzione del bene, aumentato delle spese “incrementative” (con imposta detratta) sostenute in passato, tenendo conto, tanto per il primo fattore quanto per il secondo, «del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo». Sulle minusvalenze da assegnazione, infine, se è certa l’indeducibilità in caso di beni immobilizzati (articolo 101, comma 1, Tuir), è stata persa l’occasione di confermare la deducibilità per gli “immobili-merce” presenti nell’attivo circolante, sostenuta dal documento diffuso dal Cndcec dello scorso mese di marzo ma resa dubbia dall’assoggettamento delle relative plusvalenze a un prelievo sostitutivo.