Notizia

Immobili ai soci, cambi last minute

Pubblicato il 20 giugno 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Uno dei punti-chiave da risolvere per valutare la fattibilità e la convenienza dell’assegnazione agevolata dei beni riguarda proprio le caratteristiche dell’immobile che viene assegnato o ceduto ai soci, o che comunque è al centro di una trasformazione in società semplice. Aspetto sul quale la circolare n. 26/E/2016 aiuta a identi­ficare correttamente gli edifici che possono rientrare nell’agevolazione. Un primo punto riguarda gli immobili che possono essere assegnati o ceduti ai soci. Un passaggio significativo della circolare, che evoca il tema del­le operazioni che costituiscono abuso del diritto, è il riconoscimento che qualunque mutamento nell’utilizzo dell’immobile è lecito, proprio perché motivato dalla necessità di fruire dell’agevolazione. In questo senso si ritiene che il ragionamento sia ampliabile fino al punto che tutte le scelte preordinate alla fruizione dell’ age­volazione sono sottratte al giudizio di operazione abusiva. Un secondo aspetto importante risolto dalle Entrate riguarda l’ambito oggettivo (immobile) per le società in liquidazione. È chiaro che se l’immobile rappresenta la sede legale della società, in esercizi di normale svolgimento dell’attività, esso assume automaticamente lo status di immobile strumentale per destinazione e come tale non assegnabile. Ma, se la società è in liquidazione, è necessario cambiare la sede sociale per evitare il sospetto che l’immobile che si intende assegnare mantenga la caratteristica di strumentale per destinazione? Il quesito viene risolto dalla circolare quando essa afferma che se la società è in liquidazione l’immobile assume automaticamente lo status di bene diverso da quelli strumentali per destinazione. Ciò naturalmente a condizione che non venga esercitata alcuna attività imprenditoriale che sarebbe possibile, in via eccezionale, anche durante la fase di liquidazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).