Uno dei punti-chiave da risolvere per valutare la fattibilità e la convenienza dell’assegnazione agevolata dei beni riguarda proprio le caratteristiche dell’immobile che viene assegnato o ceduto ai soci, o che comunque è al centro di una trasformazione in società semplice. Aspetto sul quale la circolare n. 26/E/2016 aiuta a identificare correttamente gli edifici che possono rientrare nell’agevolazione. Un primo punto riguarda gli immobili che possono essere assegnati o ceduti ai soci. Un passaggio significativo della circolare, che evoca il tema delle operazioni che costituiscono abuso del diritto, è il riconoscimento che qualunque mutamento nell’utilizzo dell’immobile è lecito, proprio perché motivato dalla necessità di fruire dell’agevolazione. In questo senso si ritiene che il ragionamento sia ampliabile fino al punto che tutte le scelte preordinate alla fruizione dell’ agevolazione sono sottratte al giudizio di operazione abusiva. Un secondo aspetto importante risolto dalle Entrate riguarda l’ambito oggettivo (immobile) per le società in liquidazione. È chiaro che se l’immobile rappresenta la sede legale della società, in esercizi di normale svolgimento dell’attività, esso assume automaticamente lo status di immobile strumentale per destinazione e come tale non assegnabile. Ma, se la società è in liquidazione, è necessario cambiare la sede sociale per evitare il sospetto che l’immobile che si intende assegnare mantenga la caratteristica di strumentale per destinazione? Il quesito viene risolto dalla circolare quando essa afferma che se la società è in liquidazione l’immobile assume automaticamente lo status di bene diverso da quelli strumentali per destinazione. Ciò naturalmente a condizione che non venga esercitata alcuna attività imprenditoriale che sarebbe possibile, in via eccezionale, anche durante la fase di liquidazione.