La vendita di un fabbricato per un prezzo considerevolmente inferiore a quello di costruzione non pregiudica il diritto alla detrazione integrale dell’Iva che ha gravato le spese per la realizzazione dell’immobile, se l’operazione si inquadra nell’ambito di un’attività economica. È irrilevante, al riguardo, la circostanza che l’acquirente, a sua volta, abbia poi destinato il fabbricato soltanto in parte dell’esercizio di un’attività economica. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia UE 22 giugno 2016, causa C-267/15.