Con la sentenza n. 17247/2015, depositata in questi giorni, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che è stato licenziato due volte: la prima per ragioni disciplinari, decisione impugnata per la quale ha chiesto la reintegra sulla base di varie ragioni, tra le quali il fatto di essere stato licenziato in seguito anche per superamento del periodo di comporto.
Per il ricorrente il secondo licenziamento sarebbe stato incompatibile con quello precedente e ne avrebbe confermato l'avvenuta revoca, dal momento che la controversia circa il fondamento del primo licenziamento era ancora in corso.
Secondo l'orientamento confermato dalla sentenza di ieri il datore può validamente operare un secondo licenziamento: nel caso in cui il primo recesso venga caducato, avrà effetto il secondo; viceversa, qualora il primo licenziamento superi l'esame giudiziale, non si terrà conto del secondo.