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Mancato versamento di ritenute previdenziali: condizioni per la configurabilità dell'illecito penalmente rilevante

Pubblicato il 31 agosto 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In riferimento alla recente depenalizzazione riguardante  il  mancato  versamento  delle  ritenute  previdenziali  e  assistenziali  trattenute  in busta  paga,  il  legislatore ha stabilito che a decorrere dal 6 febbraio 2016, se le ritenute non versate non superano i 10.000

euro annui, viene a configurarsi un illecito amministrativo punibile con una sanzione da 10.000  euro a 50.000 euro. Per importi superiori si rischiano fino a tre anni di reclusione e una multa che può arrivare a 1.032 euro. 


L’elemento discriminatore, per l’identificazione della violazione, è l’importo omesso in un arco temporale ben definito dalla norma che va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.


Alla luce di ciò, la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 35589/16, ha annullato una decisione della Corte di appello di  Caltanissetta. Con il provvedimento censurato, i giudici avevano condannato la titolare di una ditta individuale alla pena di mesi quattro di reclusione e 800 euro di multa per aver omesso il versamento (anche dopo l’inizio del procedimento) di ritenute previdenziali per un ammontare totale di 21.341 euro riferiti a periodi diversi, unificando i vari reati sotto il vincolo della continuazione. 


La Suprema corte ha ritenuto non sussistente il reato in quanto  in  ogni  singolo anno considerato, l’omissione non ha mai superato i 10.000 euro. Per questo motivo ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata.

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