In riferimento alla recente depenalizzazione riguardante il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali trattenute in busta paga, il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 6 febbraio 2016, se le ritenute non versate non superano i 10.000
euro annui, viene a configurarsi un illecito amministrativo punibile con una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro. Per importi superiori si rischiano fino a tre anni di reclusione e una multa che può arrivare a 1.032 euro.
L’elemento discriminatore, per l’identificazione della violazione, è l’importo omesso in un arco temporale ben definito dalla norma che va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.
Alla luce di ciò, la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 35589/16, ha annullato una decisione della Corte di appello di Caltanissetta. Con il provvedimento censurato, i giudici avevano condannato la titolare di una ditta individuale alla pena di mesi quattro di reclusione e 800 euro di multa per aver omesso il versamento (anche dopo l’inizio del procedimento) di ritenute previdenziali per un ammontare totale di 21.341 euro riferiti a periodi diversi, unificando i vari reati sotto il vincolo della continuazione.
La Suprema corte ha ritenuto non sussistente il reato in quanto in ogni singolo anno considerato, l’omissione non ha mai superato i 10.000 euro. Per questo motivo ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata.