Gli accertamenti basati su «fatture soggettivamente inesistenti» colpiscono l’Iva del soggetto accertato, rendendola indetraibile. Stante il fatto che si parla di un tributo armonizzato, lo sguardo va rivolto in primis alla Corte di Giustizia Europea. Nell’ambito europeo uno dei postulati cardine in cui si incentra il funzionamento dell’Iva è l’illegittimo addebito di una responsabilità oggettiva in capo al contribuente. Infatti, se così non fosse, si renderebbero vani i principi della certezza del diritto e del legittimo affida-mento (ex multis: Mahageben Kft/Peter David C-142/11). Orbene, su tale importante aspetto si è soffer-matala CTR Milano (sezione distaccata di Brescia) con la sentenza n. 4754/65/16 (depositata il 15 set-tembre). Nel caso di specie, l’ufficio non aveva provato alcun legame tra il contribuente verificato e la frode carosello esistente a monte (ovvero perpetrata dai fornitori di quest’ultimo). Partendo da questo presupposto, i giudici lombardi arrivano ad affermare che «nel caso di specie, aderire alle modalità di con-testazione ed accertamento come effettuata dall’Ufficio, significherebbe statuire l’indetraibilità tout court dell’Iva addossando all’acquirente della merce una sorta di responsabilità oggettiva dell’illecito contestato, e ciò per il sol fatto di aver concluso operazioni commerciali con i cedenti».