A quali condizioni una società neo acquisita può aderire al consolidato fiscale dell’acquirente? A rispon-dere al quesito è il paragrafo 8 della circolare 40/E/2016, rubricato “società neo acquisite e opzione per il consolidato fiscale”. I passaggi rilevanti della circolare sono i seguenti: in linea generale, il controllo rilevante deve sussistere sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato. A tale fine si deve fare riferimento tanto all’inizio dell’esercizio della consolidante quanto all’inizio dell’esercizio della consolidata; un’eccezione a tale regola è prevista nel decreto attuativo per le società neocostituite le quali, a determinate condizioni, possono aderire al consolidato (in qualità di consolidate) sin dal periodo d’imposta di costituzione, sempreché questa avvenga in tempo utile per l’esercizio dell’opzione. Per tali società, quindi, il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del controllo rilevante a partire dell’inizio del loro esercizio senza guardare all’inizio dell’esercizio della controllante; tale soluzione viene qualificata come “interpretativa” e, come tale, estesa anche alle società neo-acquisite, e cioè alle società il cui controllo è stato acquisito dalla consolidante nel corso del suo esercizio. Pertanto, sempreché l’acquisizione avvenga in tempo utile per l’esercizio dell’opzione, la società neo-acquisita può essere immediatamente consolidata; l’immediata consolidabilità, tuttavia, è condizionata all’assunzione di una delibera che faccia coincidere la data dell’acquisizione con la data di chiusura dell’esercizio in corso al momento dell’acquisizione e la data di chiusura del primo esercizio successivo all’acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio della controllante stessa. Così operando, il consolidato include il risultato fiscale della controllata prodotto in un periodo «interamente controllato».