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Acconti sugli utili nello statuto

Pubblicato il 02 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Nelle società di persone, l’erogazione di acconti sugli utili in corso di formazione è molto frequente se si ritiene, a torto o a ragione, che il carattere personale del rapporto socio/società e le minori formalità ri-spetto all’ambito delle società di capitali rendano possibile, o quantomeno non illecita, questa operazione. Approfondiamo la questione alla luce dell’articolo 2262, cod. civ., inserito nel capo II del Titolo V, che è dedicato alle società semplici, ma si applica anche alle Snc e in Sas. Fatta questa precisazione, occorre anzitutto notare che l’articolo 2262, cod. civ. stabilisce che il socio ha diritto a percepire la propria quota di utili (solo) dopo l’approvazione del rendiconto. Ciò tranne che nello statuto sociale sia stabilito un patto contrario. Da tale norma appare che la possibilità di erogare acconto sugli utili dipende dall’esistenza di una specifica clausola statutaria, in assenza della quale occorre attendere l’approvazione del rendiconto, quindi la chiusura dell’esercizio. Va anche ricordato che, in base all’articolo 2627, cod. civ. gli amministratori che ripartiscono acconti sugli utili non distribuibili (perché non è ancora approvato il rendiconto) si comportano in modo che rischia di essere penalmente rilevante. Quindi un rimedio consigliabile per eliminare l’illecito è prevedere negli statuti delle società di persone l’esplicita clausola che permette l’erogazione degli acconti sugli utili.

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