La cancellazione dal Registro delle imprese inibisce il ricorso dell’ex liquidatore per carenza di legitti-mazione ad agire. Se la cancellazione è stata volontariamente ottenuta prima della notifica di un avviso di accertamento, la sua impugnazione - depositata dal rappresentante legale cessato – risulta essere inammissibile, considerata la carenza di capacità giuridica e processuale della società medesima, essendosi già prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. In questo senso ha disposto la sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16937 del 10 agosto.