Per dimostrare il coinvolgimento del fornitore in una frode con utilizzo di false dichiarazioni d’intento (emesse da un soggetto che non è esportatore abituale), non è irrilevante che i documenti rilasciati per fruire della disapplicazione dell’Iva siano stati tempestivamente trasmessi all’amministrazione finanziaria e che questa nulla abbia eccepito in merito alla loro regolarità. A stabilirlo è la CTP Vicenza 819/01/2016.