Notizia

Così l’azienda «passa» agli eredi

Pubblicato il 07 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Il passaggio generazionale nell’impresa individuale comporta rilevanti ricadute sul piano fiscale, sia nel comparto delle imposte dirette che nell’Iva. La comprensione delle problematiche fiscali, infatti, presuppone l’applicazione dei principi del diritto civile. Sotto quest’ultimo aspetto, la distinzione di carattere generale discende dalla decisione degli eredi di proseguire o meno l’attività del de cuius. Nel Tuir, le previsioni di riferimento sono contenute negli articoli 58 e 67. Secondo la prima disposizione, in caso di acquisizione dell’azienda a titolo gratuito o per causa di morte, non emergono plusvalenze imponibili in capo al dante causa. I valori di carico dell’azienda nei riguardi degli eredi, inoltre, sono i medesimi fiscalmente riconosciuti nei confronti del de cuius. Il passaggio avviene quindi in neutralità fiscale. La previsione dell’articolo 58 dispone altresì che la medesima neutralità trova applicazione anche qualora, entro cinque anni dalla successione, la società tra ceoeredi si sciolga con attribuzione dell’azienda ereditata ad uno solo di essi. Se gli eredi non intendono proseguire l’attività, le disposizioni di riferimento sono contenute nell’articolo 67, lettera h-bis), Tuir. Ci si sposta quindi nell’ambito dei redditi diversi, con l’effetto che l’Irpef sarà dovuta solo in caso di cessione dei singoli beni aziendali o dell’azienda nel suo complesso. In tale eventualità, l’importo da dichiarare sarà pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore fiscalmente riconosciuto dei beni aziendali, in capo al de cuius. Potrebbe anche accadere che l’azienda ereditata fosse oggetto di affitto da parte del de cuius. In questo caso, se l’affitto prosegue, tra gli eredi si realizza una mera comunione ereditaria, non essendoci svolgimento di attività d’impresa. Ciascun erede dovrà dichiarare come reddito diverso, secondo quanto previsto dall’articolo 67, lettera h), Tuir, la quota parte del canone di locazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...