Alla riduzione volontaria del capitale sociale si può procedere anche con acquisto di azioni proprie e loro contestuale annullamento. Lo afferma il Notariato del Triveneto nella nuova massima H.G.36. Vi si osserva che l’articolo 2357-bis, comma 1, n. 1), cod. civ. deroga alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie (articolo 2357), resa non applicabile se l’acquisto esegue una deliberazione di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni.