Contraddittorio preventivo obbligatorio anche quando l'accesso è finalizzato unicamente all'acquisizione di libri e documenti contabili. Anche in questi casi infatti l'ufficio, prima di emettere l'accertamento, deve rilasciare copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da cui decorre il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'articolo 12, comma 7, L. 212/2000, pena l'illegittimità dell'atto. È questo, in estrema sintesi, l'indirizzo interpretativo espresso dalla CTR Toscana nella recentissima sentenza n.1785 del 3 ottobre scorso dalla sezione n.16, con la quale sono state respinte le richieste formulate nell'atto di appello dell'ufficio.