La riqualificazione di un atto ai fini del registro non può più essere motivata da intenti elusivi. Infatti, la funzione antielusiva assegnata dagli uffici finanziari all'articolo 20, DPR 131/1986 è stata implicitamente abrogata dall'articolo 10-bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 7137/2016 emessa dalla sezione terza della CTP Milano, depositata in segreteria il 19 settembre scorso.