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I rimborsi Iva si fanno in tre

Pubblicato il 22 novembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La conversione del D.L. 193/2016 porterà con sé l’innalzamento a 30.000 euro del limite entro il quale il rimborso del credito Iva è erogabile senza adempimenti aggiuntivi. Né garanzia, quindi, né visto di conformità né attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. La nuova soglia vale per i rimborsi ma non per le compensazioni, e permette di dividere i contribuenti in 3 categorie: rimborso “libero” per i crediti annuali (o trimestrali) che non superano il tetto di 30.000 euro, anche se chi presenta la richiesta è un soggetto a rischio in base all’articolo 38-bis, comma 4, D.P.R. 633/1972; rimborso di crediti oltre il nuovo tetto con visto di conformità o mediante prestazione di garanzia, per i contribuenti che non rientrano fra i soggetti a rischio; per i contribuenti considerati non affidabili (a rischio) e per quelli che, pur potendolo fare, non dotano la dichiarazione del visto e delle attestazioni, invece, l’unica possibilità di ottenere un rimborso superiore a 30mila euro resta quella della prestazione della garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato. La modifica dovrebbe operare dai rimborsi emergenti dalla dichiarazione Iva 2016 e dalle istanze (modello TR) relative al credito del I trimestre 2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...