La conversione del D.L. 193/2016 porterà con sé l’innalzamento a 30.000 euro del limite entro il quale il rimborso del credito Iva è erogabile senza adempimenti aggiuntivi. Né garanzia, quindi, né visto di conformità né attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. La nuova soglia vale per i rimborsi ma non per le compensazioni, e permette di dividere i contribuenti in 3 categorie: rimborso “libero” per i crediti annuali (o trimestrali) che non superano il tetto di 30.000 euro, anche se chi presenta la richiesta è un soggetto a rischio in base all’articolo 38-bis, comma 4, D.P.R. 633/1972; rimborso di crediti oltre il nuovo tetto con visto di conformità o mediante prestazione di garanzia, per i contribuenti che non rientrano fra i soggetti a rischio; per i contribuenti considerati non affidabili (a rischio) e per quelli che, pur potendolo fare, non dotano la dichiarazione del visto e delle attestazioni, invece, l’unica possibilità di ottenere un rimborso superiore a 30mila euro resta quella della prestazione della garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato. La modifica dovrebbe operare dai rimborsi emergenti dalla dichiarazione Iva 2016 e dalle istanze (modello TR) relative al credito del I trimestre 2017.