La presentazione della domanda di rottamazione deve poter essere revocata, una volta che il debitore viene a conoscenza dell’esatto ammontare da pagare con la comunicazione di Equitalia. Sarebbe irragionevole pensare che un’istanza presentata “al buio”, cioè senza sapere esattamente il quantum, sia irretrattabile. Ciò, a maggior ragione nei casi di ruoli in contenzioso, in relazione ai quali il debitore assume l’impegno a rinunciare al giudizio in corso. Su tale argomento, è necessario che siano forniti quanto prima chiarimenti ufficiali. Un’altra segnalazione riguarda la regola secondo cui per le dilazioni in essere occorre versare le rate in scadenza tra il 1° ottobre e la fine di dicembre 2016. Se il debitore ha un piano di rientro in relazione al quale non ha versato alcune rate, pur non essendo decaduto da esso, quando paga la rata in scadenza a ottobre scorso il versamento viene imputato a quelle precedenti. Secondo le prime risposte informali di Equitalia, in questo caso bisognerebbe non solo pagare l’ultimo trimestre ma anche tutto il pregresso. Ciò appare tuttavia in contrasto con la norma di legge, che si rivolge esclusivamente alle quote in scadenza nel trimestre. Le incertezze riguardano anche le attività esecutive in corso. In linea di principio, con la presentazione della domanda si bloccano tutte le nuove azioni e si interrompono quelle in corso. Sono fatte salve le procedure per le quali vi sia stato già il provvedimento di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice. Se però si è in presenza di un pignoramento presso terzi “esattoriale”, eseguito in base all’articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, l’intervento del giudice manca del tutto. In tale eventualità, pertanto, si ritiene che l’istanza impedisca la prosecuzione delle operazioni di recupero. I maggiori dubbi riguardano tuttavia i ruoli in contenzioso, per la varietà delle situazioni possibili, a fronte della laconicità legislativa. In proposito, la norma si limita a imporre la rinuncia del debitore ai giudizi in corso.