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Debiti bancari ristrutturabili solo con accordi «globali»

Pubblicato il 01 dicembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La disciplina degli accordi di ristrutturazione e della convenzione di moratoria con gli istituti finanziari è stata trattata in un documento interpretativo elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Obiettivo di questi istituti, previsti dall’articolo 182-septies, L.F., è accelerare la negoziazione per ristrutturare i debiti e facilitare il raggiungimento di un accordo vincolante per l’intero ceto bancario. Sull’accordo di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, si chiarisce che può essere raggiunto solo nell’ambito di un più esteso accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis, L.F. sulla generalità dei creditori aziendali e solo se l’indebitamento bancario dell’impresa prevale sul suo indebitamento complessivo. Perché gli effetti dell’accordo si estendano ai creditori non aderenti occorre che questi siano inseriti in categorie di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il documento Cndcec riconosce che la formazione delle categorie è un momento di grande delicatezza, ma sottolinea come la valutazione dell’omogeneità della posizione giuridica e dell’interesse economico non possa prescindere dall’esito delle trattative nel frattempo condotte. Di grande rilievo sono le considerazioni in merito all’individuazione delle prestazioni coercibili anche in capo ai creditori non aderenti. In particolare, sebbene la norma escluda da tale novero sia la concessione di nuovi affidamenti, sia il mantenimento della possibilità di utilizzare finanziamenti esistenti, il documento Cndcec chiarisce come, con riferimento alle linee cosiddette autoliquidanti, sia possibile obbligare al mantenimento della linea di credito nei limiti di quanto già utilizzato, consentendo così la richiesta di nuovi anticipi in sostituzione delle posizioni via via incassate.

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