Il primo passaggio alla Camera del DDL bilancio definisce le scadenze per l’introduzione del gruppo Iva europeo nel sistema nazionale, imponendo, in base all’articolo 11, Direttiva 2006/112/CE, la preventiva presentazione del progetto al comitato Iva della Commissione europea. Pertanto il gruppo Iva sarà operativo dal 1° gennaio 2018 previa consultazione del Comitato. Il DDL bilancio, per l’introduzione dell’istituto, integra il D.P.R. 633/1972 prevedendo accanto al consolidato Iva l’istituto di derivazione comunitaria del gruppo Iva. La differenza fra i 2 modelli è sostanziale. Il primo si concretizza in una mera procedura di consolidamento delle posizioni di debito/credito Iva verso l’Erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva Iva. Il gruppo Iva previsto dalla normativa comunitaria (articolo 11, Direttiva 2006/112/CE) è, al contrario, un soggetto passivo Iva autonomo rispetto ai suoi membri. Ciò che andrebbe approfondito è, anzitutto, la limitazione della partecipazione al gruppo ai soli soggetti passivi, laddove per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (si veda la sentenza C-85/11), il gruppo dovrebbe essere aperto anche ai non soggetti passivi. In secondo luogo, non è chiaro se la formazione del gruppo è solo su base volontaria o potrebbe anche essere imposta, in presenza dei suddetti vincoli, dall’Amministrazione finanziaria per scopi antiabusivi così come ammette la norma comunitaria e come il testo del DDL parrebbe suggerire.