Notizia

Trasfertista per contratto

Pubblicato il 06 dicembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La mobilità dei lavoratori, sia in ambito nazionale, sia internazionale, è sempre più centrale nella dinamica produttiva delle imprese italiane. Mentre per il lavoratore in trasferta l’articolo 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 detta una articolata disciplina per le indennità e i rimborsi attribuiti, per il trasfertista il comma 6 prevede esclusivamente l’esenzione del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte (la norma, dunque, non accorda alcun trattamento di favore per i rimborsi spese). Sul tema si rileva una novità contenuta nella legge di conversione del D.L. 193/2016 (il decreto fiscale, L. 225/2016) che, all’articolo 7-quinquies, reca una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, specificando che l’articolo 51, comma 6, Tuir si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: i) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; ii) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; iii) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Nel caso in cui tutte le condizioni non si realizzano il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto, in alternativa al regime di cui al comma 6, articolo 51, Tuir, il trattamento delle indennità di trasferta previsto dal comma 5.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 luglio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...