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Il reato si configura con informazioni non vere e omissioni

Pubblicato il 07 dicembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Con il D.L. 83/2012 è stata introdotta una specifica sanzione penale per il professionista che commette falsità nelle relazioni o nelle attestazioni. È stato così previsto il delitto di «falso in attestazioni e relazioni» all’articolo 236-bis, L.F. in vigore dal 10 novembre 2012. La fattispecie si consuma con l’esposizione di dati falsi o con l’omissione di informazioni rilevanti. L'attestatore deve ovviamente essere consapevole della falsità dei dati esposti ovvero della rilevanza di quanto occultato. Per quanto riguarda l’esposizione di informazioni false il professionista deve formare un documento che sa contenere enunciazioni non corrispondenti al vero. Per quanto concerne invece la condotta omissiva non sono stati ancora individuati dalla giurisprudenza i contorni esatti: l’attestatore deve omettere di riferire informazioni «rilevanti» e, al riguardo, non viene fornita alcuna specificazione sulla nozione di «rilevanza». Si ritiene che dovrebbe considerarsi tale ogni informazione omessa idonea a falsare significativamente l’attestazione. È importante distinguere la falsa attestazione di un piano che il professionista sa già in partenza essere inidoneo a risolvere la crisi, con l’erronea attestazione di un piano che, solo successivamente, risulti inidoneo a risolvere la crisi d'impresa.

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