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Spiraglio sull’Ace per le società «post-2011»

Pubblicato il 07 dicembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Non vi è dubbio che la maggiore modifica inserita nel DDL di Bilancio riguarda la disciplina del calcolo Ace dei soggetti Irpef. La base Ace, infatti, sarà “stratificata” su 3 elementi che diventano essenziali per eseguire un calcolo corretto. Ricordiamo inoltre che la decorrenza delle modifiche è fissata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi parliamo già del periodo d’imposta 2016 di prossima chiusura. Le cose cambiano radicalmente tramite due passaggi normativi: 1) viene abrogato il riferimento al decreto attuativo e si afferma che il calcolo Ace viene eseguito secondo le medesime regole dei soggetti Ires (rileva solo l’incremento per utili destinati a riserva e conferimenti in denaro); 2) si concede uno stock di base Ace, cioè l’incremento patrimoniale eseguito a qualunque titolo tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, mentre a partire dal 2016 l’ulteriore incremento segue le ordinarie regole dei soggetti Ires.

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