Definitivamente al via il nuovo corso delle integrazioni sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti: sia nel caso in cui la correzione debba essere effettuata a favore del fisco sia nell'ipotesi di correzione a favore del contribuente. Con la pubblicazione della legge di conversione del D.L. 193/2016 si apre una nuova fase della cosiddetta compliance peraltro già operativa a far data dall'entrata in vigore del decreto medesimo e quindi dal 24 ottobre 2016. La prima osservazione riguarda l'incidenza che l'articolo 5, D.L. 193/2016 produce sulla possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Sotto questo aspetto, le nuove disposizioni producono i medesimi effetti che erano già stati regolamentati in relazione al ravvedimento operoso. Nel merito, l'errore potrà riguardare sia un aspetto di fatto che di diritto e potrà condurre a una rideterminazione al ribasso della base imponibile ovvero dell'imposta. Il rinvio alla nozione di base imponibile, peraltro, appare rendere possibile anche l'intervento laddove l'integra-zione comporti, ad esempio, l'evidenziazione di una maggiore perdita riportabile ai sensi di quanto di-sposto dall'articolo 84, Tuir. Nella sostanza, dunque, analogamente a quanto già chiarito dall'Amministrazione finanziaria laddove dovesse verificarsi un errore in tema di competenza civilistica anche in relazione a un esercizio precedente all'ultimo oggetto di dichiarazione, la compensazione potrà essere di fatto effettuata immediatamente secondo quanto chiarito dalla circolare n. 31/E/2013. Nella restante parte dei casi, invece, come accennato la compensazione immediata della differenza di imposta o del maggior credito deriverà dalla avvenuta integrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.