La nuova Iri al test di convenienza. La scelta del regime sostitutivo di tassazione per le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria, entrato in vigore il 1° gennaio scorso, dovrà essere comunicata per la prima volta nel modello Unico 2018. Questo consentirà una valutazione comparativa a posteriori fra le due diverse forme di tassazione: quella ordinaria (Irpef) e quella fissa (Iri).
Con l’Iri non si applica più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5, Tuir, poiché la nuova imposta, calcolata con la stessa aliquota prevista ai fini Ires (24% dal 1° gennaio 2017), sarà applicata – con le regole proprie in tema di reddito d’impresa contenute nel capo VI del Tuir – sull’utile prodotto e non distribuito.
Ai fini previdenziali, invece, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri, ma dell’intero imponibile conseguito dall’impresa nell’annualità di riferimento, come del resto avviene già oggi con il regime ordinario.
Sotto il profilo operativo, ai fini della scelta per il regime di tassazione non saranno indifferenti: l’entità dei prelevamenti di utili effettuati dall’imprenditore in corso d’anno; la modalità di gestione delle riserve contabili presenti in bilancio. Inoltre, in presenza di finanziamenti soci o di apporti da parte del titolare o dei collaboratori della ditta individuale, dovranno essere attentamente gestite le movimentazioni di denaro verso tali soggetti. A prima vista il sistema potrebbe sembrare sempre conveniente, specie per i soggetti con reddito elevato.