Con la circolare n. 10 del 24/01/2017, l’INPS fornisce chiarimenti agli iscritti alle gestioni pubbliche per la corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile In particolare, per gli assicurati che chiedono la liquidazione della pensione a carico della gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, è necessario fare riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, nei confronti degli iscritti che liquidano la pensione nella gestione esclusiva, va fatto riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata nella medesima gestione, a prescindere dal fatto che parte della stessa sia disponibile o abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico.
Gli iscritti alla gestione esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche se precedentemente a tale data hanno contribuzione versata o accreditata in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, ancora disponibile o che abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, con il sistema contributivo, presso la gestione esclusiva a condizione che lo stesso sia stato maturato dal 1° gennaio 2012.
In particolare si può conseguire un autonomo diritto a pensione con il sistema contribuivo in presenza dei seguenti requisiti:
- 66 anni di età con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale;