Le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Altrimenti, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dal D.M. 19 novembre 2008. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la CTP Caltanissetta con la sentenza n. 1233/1/2016.