Nella circolare n. 21 del 2017, l’INPS indica le aliquote contributive da applicare ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata per l’anno 2017. L'Istituto specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
Nella circolare n.21 del 31 gennaio 2017, l’INPS comunica che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 25%.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2017 resta invece confermata al 24%.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a € 100.324,00, mentre il minimale è pari a € 15.548,00.