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Irap, il peso delle voci straordinarie

Pubblicato il 01 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi


Nuovi schemi di bilancio con impatto automatico sulla base imponibile Irap. È quanto emerge dalla modulistica definitiva pubblicata ieri sul sito delle Entrate. Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la struttura degli schemi di bilancio eliminando, tra l’altro, la sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 ed E.21). L’eliminazione delle poste straordinarie ha effetti nella determinazione della base imponibile Irap, considerato che il D.Lgs. 446/1997 stabilisce che l’imponibile Irap è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione (con l’esclusione di alcune specifiche componenti) «così come risultanti dal Conto economico». A seguito del D.Lgs. 139, le componenti straordinarie verranno riclassificate nella parte «ordinaria» del conto economico e in assenza di una indicazione normativa che ne preveda l’esclusione ciò comporta la rilevanza Irap di tali componenti. Anche se le istruzioni non affrontano esplicitamente il punto, la riclassificazione delle componenti straordinarie nella parte «ordinaria» del conto economico in assenza di una norma fiscale che ne preveda l’esclusione comporta la rilevanza Irap di tali componenti, incluse le plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessione d’azienda. Altra novità recepita nella versione definitiva del modello riguarda la nuova disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”. Per effetto della nuova disciplina è ora possibile presentare integrativa a favore entro i termini di decadenza dell’accertamento, anche per operare il recupero degli errori contabili. È stata quindi eliminata la sezione XII «Errori contabili» del quadro IS ed è stata prevista una nuova sezione (numero XVII) nel quadro IS del modello, all’interno della quale indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...