Notizia

Il contribuente può cumulare tutte e due le procedure

Pubblicato il 08 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

La combinazione del ravvedimento con la procedura di collaborazione volontaria potrebbe consentire di ottimizzare l’onere complessivo gravante sul contribuente intenzionato a regolarizzare la propria posizione. L’utilizzo congiunto dei diversi istituti non sembra infatti trovare alcuna preclusione legislativa e, anzi, pare essere avallato dalla stessa amministrazione finanziaria (circolare n. 27/E/2015, risposta 2.3). Peraltro, poiché la preclusione temporale al ravvedimento operoso “lungo” decorre a partire dalla notifica dell’avviso di accertamento (e non dell’invito al contraddittorio che costituisce una mera fase istruttoria) o dell’atto di irrogazione delle sanzioni (e non dal precedente atto di contestazione avverso il quale possono essere presentate deduzioni difensive), sotto il profilo strettamente giuridico, al contribuente dovrebbe essere consentito, una volta trasmessa l’istanza di collaborazione volontaria, di cambiare strategia e avvalersi dell’istituto del ravvedimento. Tale situazione potrebbe risultare conveniente, in alcuni limitati casi, quando il contribuente che non abbia optato per l’autoliquidazione non condividesse le risultanze emergenti dagli inviti al contraddittorio, per ciò che concerne le imposte sui redditi, o dall’atto di contestazione, per le violazioni in materia di RW.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).