La combinazione del ravvedimento con la procedura di collaborazione volontaria potrebbe consentire di ottimizzare l’onere complessivo gravante sul contribuente intenzionato a regolarizzare la propria posizione. L’utilizzo congiunto dei diversi istituti non sembra infatti trovare alcuna preclusione legislativa e, anzi, pare essere avallato dalla stessa amministrazione finanziaria (circolare n. 27/E/2015, risposta 2.3). Peraltro, poiché la preclusione temporale al ravvedimento operoso “lungo” decorre a partire dalla notifica dell’avviso di accertamento (e non dell’invito al contraddittorio che costituisce una mera fase istruttoria) o dell’atto di irrogazione delle sanzioni (e non dal precedente atto di contestazione avverso il quale possono essere presentate deduzioni difensive), sotto il profilo strettamente giuridico, al contribuente dovrebbe essere consentito, una volta trasmessa l’istanza di collaborazione volontaria, di cambiare strategia e avvalersi dell’istituto del ravvedimento. Tale situazione potrebbe risultare conveniente, in alcuni limitati casi, quando il contribuente che non abbia optato per l’autoliquidazione non condividesse le risultanze emergenti dagli inviti al contraddittorio, per ciò che concerne le imposte sui redditi, o dall’atto di contestazione, per le violazioni in materia di RW.