Il bilancio di esercizio deve esporre le informazioni che hanno un effetto rilevante sul processo decisionale dei destinatari. L'introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l'eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio presenti, in particolare, nell'articolo 2427 relativo al contenuto della Nota integrativa, nonché del numero 12 dell'articolo 2426, chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio. Il principio consente di migliorare l'informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferazione delle informazioni, tale da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall'altro lato consente di realizzare l'obiettivo di non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici per i lettori dei bilanci. Inoltre, restando fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, l'applicazione di tale principio non comporta la perdita dei dati informativi preordinati alla formazione del bilancio. L'Organismo italiano di contabilità (Oic), nell'aggiornamento dei Principi contabili, ha esemplificato alcune casistiche relative al principio in questione.