Notizia

Crediti e debiti finanziari da attualizzare

Pubblicato il 10 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nell'articolo 2426, cod. civ. la valutazione al costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli che costituisce una novità. Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale, prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non di quello nominale: i Principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia. Per la valutazione di crediti e debiti, l'articolo 2426, comma 8, cod. civ. prevede la rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le nuove versioni dei Principi contabili Oic 15 e 19 contengono novità che riguardano, in particolare, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad attualizzazione. Per i crediti (debiti) commerciali il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato a crediti (debiti) con scadenza inferiore a 12 mesi e, nel caso di crediti (debiti) con scadenza superiore, quando costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo: nella Nota integrativa è contenuta la relativa informazione. Medesima previsione per i titoli di debito: il costo ammortizzato può non essere applicato per i titoli immobilizzati, se costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, se detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore a 12 mesi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).