Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nell'articolo 2426, cod. civ. la valutazione al costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli che costituisce una novità. Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale, prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non di quello nominale: i Principi contabili precisano i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia. Per la valutazione di crediti e debiti, l'articolo 2426, comma 8, cod. civ. prevede la rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le nuove versioni dei Principi contabili Oic 15 e 19 contengono novità che riguardano, in particolare, proprio crediti e debiti finanziari che in precedenza non erano soggetti ad attualizzazione. Per i crediti (debiti) commerciali il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non essere applicato a crediti (debiti) con scadenza inferiore a 12 mesi e, nel caso di crediti (debiti) con scadenza superiore, quando costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo: nella Nota integrativa è contenuta la relativa informazione. Medesima previsione per i titoli di debito: il costo ammortizzato può non essere applicato per i titoli immobilizzati, se costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e, per i titoli iscritti nell'attivo circolante, se detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore a 12 mesi.