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Regime di cassa con inventario

Pubblicato il 10 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Il nuovo regime “di cassa” per i contribuenti in contabilità semplificata, previsto dal 1° gennaio 2017 dal nuovo articolo 66, Tuir, pone numerose questioni applicative. Tra queste spicca un interrogativo circa l’obbligo della tenuta dell’inventario di magazzino, in cui annotare, ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 600/1973, «la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo». L’irrilevanza, tra i componenti reddituali, delle giacenze di magazzino – con l’eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, Legge di Bilancio 2017 relativamente al primo esercizio successivo a quello in cui, per l’ultima volta, è stato applicato il principio di competenza – ha portato a trarre conclusioni che non paiono del tutto condivisibili. Si sostiene, infatti, che, in conseguenza della citata irrilevanza, l’impresa in contabilità semplificata non effettuerebbe più l’inventario di fine anno, con conseguente maggiore difficoltà negli accertamenti da parte degli organi verificatori, in particolare per tutte quelle forme di accertamento analitico-induttivo (per le imposte dirette ex articolo 39, comma 1, lettera d, D.P.R. 600/1973 e per l’Iva ex articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972) che si basano in parte sulla contabilità aziendale (generalmente proprio sulle giacenze) e in parte su elementi presuntivi (consumi medi, eccetera). Se così fosse, il regime acquisirebbe maggiore appeal, poiché tali forme di ricostruzione indiretta dei ricavi risultano attualmente (dopo il “tramonto” degli accertamenti da studi di settore) tra le più utilizzate nelle verifiche “sul campo” a carico di commercianti e pubblici esercizi. Presumibilmente, tuttavia, si tratta di una conclusione affrettata.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).