Nota integrativa semplificata ma non troppo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Con il D.Lgs. 139/2015, infatti, si riducono alcuni obblighi informativi (ad esempio leasing) e se ne sommano altri nuovi in aggiunta a quelli previsti in precedenza (ad esempio ricavi e costi straordinari). Innanzitutto, a differenza della precedente formulazione che individuava in negativo le informazioni che si potevano omettere nella Nota integrativa, il nuovo testo normativo enuncia in positivo le informazioni che devono essere fornite. Dal confronto dei due testi normativi si rileva l’intento di mantenere in nota le sole informazioni ritenute utili per i lettori dei bilanci delle piccole società, infatti, le informazioni sono numericamente inferiori rispetto al passato. È, inoltre, lunga la lista degli accadimenti con riferimento ai quali non si dovrà più dire nulla: riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, va-riazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr, partecipazioni in imprese controllate e collegate, variazioni nei cambi valutari, crediti e debiti relativi a operazioni pronti contro termine, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, corrispettivi del revisore legale, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi, finanziamenti effettuati dai soci, patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare. Anche i soggetti che redigono il bilancio abbreviato devono attrezzarsi per illustrare in nota i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La nuova norma, inoltre, ribadisce la necessità di fornire spiegazioni sulla scelta del periodo di ammortamento dell’avviamento e sulle ragioni delle differenze iscritte nell’attivo con riferimento alle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto. Infine, vale la regola in base alla quale vanno indicate comunque le informazioni che, seppur non obbligatorie in base all’articolo 2435-bis, siano considerate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.