Notizia

Bilancio abbreviato, costi e ricavi straordinari nella Nota integrativa

Pubblicato il 14 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Nota integrativa semplificata ma non troppo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Con il D.Lgs. 139/2015, infatti, si riducono alcuni obblighi informativi (ad esempio leasing) e se ne sommano altri nuovi in aggiunta a quelli previsti in precedenza (ad esempio ricavi e costi straordinari). Innanzitutto, a differenza della precedente formulazione che individuava in negativo le informazioni che si potevano omettere nella Nota integrativa, il nuovo testo normativo enuncia in positivo le informazioni che devono essere fornite. Dal confronto dei due testi normativi si rileva l’intento di mantenere in nota le sole informazioni ritenute utili per i lettori dei bilanci delle piccole società, infatti, le informazioni sono numericamente inferiori rispetto al passato. È, inoltre, lunga la lista degli accadimenti con riferimento ai quali non si dovrà più dire nulla: riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, va-riazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr, partecipazioni in imprese controllate e collegate, variazioni nei cambi valutari, crediti e debiti relativi a operazioni pronti contro termine, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, corrispettivi del revisore legale, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi, finanziamenti effettuati dai soci, patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare. Anche i soggetti che redigono il bilancio abbreviato devono attrezzarsi per illustrare in nota i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La nuova norma, inoltre, ribadisce la necessità di fornire spiegazioni sulla scelta del periodo di ammortamento dell’avviamento e sulle ragioni delle differenze iscritte nell’attivo con riferimento alle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto. Infine, vale la regola in base alla quale vanno indicate comunque le informazioni che, seppur non obbligatorie in base all’articolo 2435-bis, siano considerate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).