Il principio di derivazione rafforzata fa il suo ingresso nell’ordinamento tributario anche per i soggetti non Ias, diversi dalle microimprese. Per effetto dell’emendamento al D.L. Milleproroghe (D.L. 244/2016) approvato ieri dalla commissione Affari costituzionali del Senato, in luogo della rappresentazione giuridico-formale delle fattispecie patrimoniali e/o reddituali rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni secondo la sostanza economica delle stesse. Rilevano, cioè, i sostanziali effetti di ciascuna operazione alla luce dell’effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici; in altre parole, si rafforza la dipendenza del reddito dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili. Restano generalmente esclusi da tale nuovo assetto i fenomeni valutativi nonché alcune specifiche fattispecie per le quali il legislatore, con specifiche deroghe, ha inteso prevedere regole differenziate. Va, altresì, osservato che il principio di derivazione rafforzata non si applica per le microimprese all’articolo 2435-ter, cod. civ.. Ciò dovrebbe significare che se un’impresa che rientra in questa categoria decide, avendone facoltà, di adottare nella redazione del bilancio una delle novità della riforma – ad esempio, il costo ammortizzato –, si troverebbe ai fini fiscali a dover gestire un doppio binario tra valori contabili e valori fiscali in quanto le norme dell’emendamento non trovano applicazione nei suoi confronti.