Fra le proroghe contenute nel disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016, approvato con voto di fiducia dall’Aula del Senato lo scorso 16 febbraio, due interventi rivestono un particolare interesse per i datori di lavoro e per i professionisti che curano gli adempimenti lavoristici.
Con il primo intervento è differita, dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, la decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica al Ministero del lavoro dei dati del libro unico del lavoro.
Dal 1° gennaio 2017 il sistema telematico doveva essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro, decreto che non è stato tuttora emanato.
Si ricorda che la disciplina generale del libro unico del lavoro deriva dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Già ora le norme citate prevedono la tenuta telematica del libro, i cui dati avrebbero dovuto essere trasmessi, a partire da quest’anno e con modalità telematiche, al Ministero del Lavoro. Procedura, quest’ultima, che suscita negli operatori non poche perplessità stante che l’acquisizione dei dati presuppone tracciati e record uniformi, cosa che al momento è ben lontana dalla realtà e che la norma istitutiva appare, perlomeno, criptica.
Motivi soprattutto organizzativi stanno a fondamento anche del prolungamento del termine disposto per la decorrenza dell'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
L’obbligo è stato introdotto dal Dlgs. n. 81/2008, il cui articolo 8 istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro e definisce le regole tecniche per la sua realizzazione funzionamento. Con il regolamento adottato con decreto ministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 sono state fornite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP a cui i datori di lavoro e i dirigenti devono a norma dell’art. 18, lettera r) dello stesso dlgs. n. 81: “comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonchè per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
In base alla normativa vigente, tale obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del suddetto regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 12 ottobre 2016. L’invio telematico delle comunicazioni a fine statistico avrebbe dovuto, pertanto, iniziare dal 12 aprile 2017.
Il decreto Milleproroghe porta il lasso temporale da 6 a 12 mesi, i datori di lavoro dovranno quindi ottemperare all’obbligo a partire dal 12 ottobre 2017, utilizzando gli strumenti e le procedure predisposte dall’INAIL. A questo proposito, la relazione tecnica allegata all'emendamento osserva che il differimento è inteso a consentire che l'INAIL predisponga un'apposita procedura telematica per l'adempimento in oggetto.