Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 547 del 22 dicembre 2016, ha stabilito che il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale. Nello specifico, il Garante ha vietato a una multinazionale l’ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in violazione di legge; tali dati potranno solo essere conservati per la tutela dei diritti in sede giudiziaria. Infatti il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione professionale e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità, attenendosi ai limiti previsti dalla normativa.
La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore. I lavoratori, inoltre, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventuali verifiche.