Il principio del «necessario contraddittorio endoprocedimentale» rileva, non soltanto nel caso di contesta-zione di violazioni a seguito di accesso, ma anche nel caso degli «accertamenti a tavolino». Pertanto, laddove l’Amministrazione finanziaria intenda contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso, a pena di nullità dell’atto impositivo. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR Lombardia 2/27/2017, non condividendo le conclusioni della Corte di Cassazione che, in alcune occasioni, ha limitato l’obbligatorietà del contraddittorio unicamente ai tributi armonizzati, escludendone la portata sulle verifiche svolte «a tavolino».