Dichiarazione integrativa a favore e istanza di rimborso “pari non sono”. Non si può pensare, quindi, che si possa utilizzare l’una al posto dell’altra. La dichiarazione integrativa (sia a favore che a sfavore del contribuente) ha la stessa “natura” della dichiarazione originaria. Con la dichiarazione integrativa si comunicano al fisco nuovi fatti o si qualificano diversamente quelli dichiarati originariamente. L’istanza di rimborso, invece, non ha nulla a che fare con tutto questo. Si tratta di un atto di volontà diretto al riequilibrio della sfera patrimoniale del contribuente. L’istanza di rimborso opera esclusivamente sul piano della riscossione di quanto dichiarato dal contribuente. Con l’istanza di rimborso non avviene affatto la rimozione dei fatti comunicati con la dichiarazione originaria – tant’è che l’attività di controllo e di accertamento dell’Agenzia continua a fondarsi sulla dichiarazione originaria – ma vi è soltanto la rimozione degli “effetti” causati dagli elementi indicati originariamente nella stessa dichiarazione. Dunque, i due istituti – dichiarazione integrativa e istanza di rimborso – non sono minimamente accostabili né si tratta di strumenti alternativi, fungibili. Così si può ben comprendere che, alla luce delle regole sulle compensazioni e della nuova disciplina delle integrative a favore, l’ambito di operatività dell’istanza di rimborso risulti ora davvero molto limitato. Sicuramente può essere utilizzata, come dispone proprio l’articolo 38, D.P.R. 602/1973, in relazione all’«inesistenza dell’obbligo di versamento». Quest’ultimo va inteso come conseguenza della mancanza del presupposto impositivo. Quindi, se manca il presupposto impositivo non c’è nulla da accertare, per cui si può ben comprendere che la dichiarazione integrativa – che riverbera effetti sul piano dell’accertamento – non può sortire alcun effetto. Così che, ad esempio, per rimuovere l’inesistenza dell’obbligo impositivo ai fini dell’Irap per mancanza di autonoma organizzazione, l’unico strumento idoneo è l’istanza di rimborso: non può essere affatto presentata la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.