Notizia

Dichiarazioni «oltre l’anno» salve anche prima del D.L. 193

Pubblicato il 20 febbraio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Uno degli aspetti problematici della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente è quello di stabilire se le nuove regole del D.L. 193/2016 possano operare anche retroattivamente. C’è da chiedersi, quindi, se tali dichiarazioni possano essere considerate valide. Gli uffici periferici stanno escludendo tale possibilità e, si ritiene, tale impostazione verrà seguita anche a livello centrale. Tuttavia, se i termini di decadenza dell’accertamento non sono ancora spirati, il contribuente può senz’altro ripresentare oggi una nuova dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno, fruendo anche del-le nuove possibilità di compensazione (credito spendibile per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa»). Il problema, quindi, riguarda solo le integrative a favore presentate in passato dopo l’anno per le quali i termini di decadenza dell’accertamento risultano spirati. In quest’ultimo caso, è evidente che le disposizioni sostanziali delle dichiarazioni integrative – ossia quelle relative alla compensazione dell’eventuale credito emergente – non potevano essere utilizzate. Ma quelle legate al procedimento certamente sì, posto che la nuova norma del D.L. 193/2016 riveste, su questo piano, degli effetti di “chiarificazione”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).