Uno degli aspetti problematici della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente è quello di stabilire se le nuove regole del D.L. 193/2016 possano operare anche retroattivamente. C’è da chiedersi, quindi, se tali dichiarazioni possano essere considerate valide. Gli uffici periferici stanno escludendo tale possibilità e, si ritiene, tale impostazione verrà seguita anche a livello centrale. Tuttavia, se i termini di decadenza dell’accertamento non sono ancora spirati, il contribuente può senz’altro ripresentare oggi una nuova dichiarazione integrativa a favore oltre l’anno, fruendo anche del-le nuove possibilità di compensazione (credito spendibile per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa»). Il problema, quindi, riguarda solo le integrative a favore presentate in passato dopo l’anno per le quali i termini di decadenza dell’accertamento risultano spirati. In quest’ultimo caso, è evidente che le disposizioni sostanziali delle dichiarazioni integrative – ossia quelle relative alla compensazione dell’eventuale credito emergente – non potevano essere utilizzate. Ma quelle legate al procedimento certamente sì, posto che la nuova norma del D.L. 193/2016 riveste, su questo piano, degli effetti di “chiarificazione”.