Il credito che risulta dalla dichiarazione Iva da presentare entro il prossimo martedì 28 Febbraio può essere usato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie. E questo anche nel caso di presentazione tardiva del modello. Per il 2016 resta ferma l’anticipazione della presentazione in forma autonoma entro il 28 Febbraio. In caso di mancato invio, per evitare l’omissione della presentazione del modello, occorre trasmetterlo entro il 29 maggio (90 giorni dal termine). In questi casi, come chiarito con la circolare n. 42/E/2016, si applica la sanzione fissa di 250 euro (articolo 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche a fronte di mancati versamenti relativi alle liquidazioni periodiche. Tuttavia, non possono essere usati eventuali crediti scaturiti nei periodi successivi, se non “congelati” in un modello TR. In base alle istruzioni fornite dalle Entrate, nel modello inviato prima del ravvedimento non dovrebbe essere evidenziato (in VL29) il versamento saltato, in quanto questo troverà indicazione in una dichiarazione correttiva/integrativa. L’utilizzo del credito verrà invece segnalato nella dichiarazione relativa all’anno successivo. Se la compensazione supera la soglia di 15mila euro, deve essere preceduta da una dichiarazione dotata di visto di conformità. Si dovrebbe quindi vistare direttamente la dichiarazione prima del ravvedimento. Per i ravvedimenti effettuati nei 90 giorni, ma oltre il termine di presentazione della dichiarazione, dovrebbe essere possibile applicare la riduzione della sanzione di un nono visto che, come osservato nella circolare n. 23/E/2015, i benefici previsti dal ravvedimento operoso sono decrescenti in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione. Sarebbe comunque opportuna una conferma esplicita, visto che la riduzione sarebbe maggiore di quella prevista per chi si ravvede entro il termine per la dichiarazione.