Con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, l’INPS risponde alle segnalazioni pervenute riguardo l’inadempienza da parte dei medici curanti circa l’obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea i conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l’Istituto e per le aziende interessate.
L’Istituto ricorda che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce violazione della normativa vigente e illecito disciplinare.
La data di fine prognosi costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia e rappresenta ovviamente un elemento ”previsionale” sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi.
Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione per ottenere il riconoscimento della ulteriore tutela per malattia. Analogamente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro se non in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Qualora a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, saranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo. Il lavoratore, inoltre, dovrà produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.